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CHI SIAMO
MAGGIO 2008
Donne e uomini che vogliono fare la loro parte per rimettere le cose a posto nel mondo degli animali.
Persone che non chiedono compassione, pietà ma empatia.
Persone che animate dalla rabbia, vogliono operare per il benessere animale e la tutela della vita.
L’indecenza dei canili è dai più sconosciuta. Lager mantenuti con soldi pubblici che dovrebbero assicurare ai cani reclusi pasto e cure. Soldi pubblici elargiti dalle convenzioni stipulate dai sindaci delle città che volgono lo sguardo altrove indaffarati, a volte inconsapevoli. Spesso ignoranti delle stesse Leggi.
Soldi che arricchiscono le tasche di speculatori che un tot al chilo, lucrano e lasciano agonizzare creature indifese, non denunciando neppure la loro morte, provocata spesso dall’inedia, detenendo in celle frigorifere le carcasse pur di non perdere i due euro di retta giornaliera. Nella promiscuità del silenzio, “non diciamo nulla altrimenti i gestori dei canili non fanno entrare le volontarie e poveri i cani!”, si consumano connivenze tra volontarie stesse, associazioni nazionali e locali che portano con il traffico di animali all’estero, cani e gatti diritti in stabulari di industrie che ancora praticano la vivisezione.
CHILIAMACISEGUA vuole dire BASTA.
Presenta sul suo sito denunce, testimonianze, dossier, chiede ai sindaci di ogni singola circoscrizione che abbiano sul loro territorio un canile,l’applicazione della LEGGE 14/08/1991 N.281 che tutela il benessere degli animali, chiede alle autorità competenti l’applicazione della Legge 189 del 2004 per tutti coloro che commettono reati ai danni degli animali.
CHILIAMACISEGUA chiede l’applicazione delle sanzioni amministrative per tutti gli inadempienti o per coloro che sfruttano, maltrattano e uccidono un animale. Tali ammende si accantoneranno come fondo di “Prevenzione del randagismo”.
CHILIAMACISEGUA vuole conoscere il resoconto di ogni soldo incassato e speso.
Vuole conoscere il censimento e lo stato di salute di ogni singolo cane.
Vuole la sterilizzazione di tutti i randagi presenti sul territorio.
Vuole microchippare ogni singolo cane.
Vuole ficcare il naso negli allevamenti e tutelare le fattrici, sfinite a furia di gravidanza e poi gettate via.
Vuole fermare il commercio illegale dei cani.
Vuole controllare, verificare, mettere naso e bocca.
Vuole sapere e far sapere.
La vita non si compra: si tutela, si difende.
Si onora.
Jeremy Bentham, nel 1789, anno della Rivoluzione Francese, nella sua opera “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” affermava:
“Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle, o la terminazione dell’osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso fato.
Che altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile? La facoltà di ragionare o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali, e più comunicativi, di un bambino di un giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa importerebbe? Il problema non è ‘Possono ragionare?’, ne ‘Possono parlare?’, ma ‘Possono soffrire?’”
Associazione Chiliamacisegua
Sede Legale – Via Vincenzo Monti, 15
20123 Milano • fax +39 02 99981562
C.F.: 97518410150
www.chiliamacisegua.wordpress.com
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STATUTO DEll’ASSOCIAZIONE CHILIAMACISEGUA
PREAMBOLO
TITOLO I
L’ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Costituzione
CHILIAMACISEGUA è un’organizzazione di volontariato, costituita nelle forme dell’associazione, così come prevista dal Codice Civile; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
CHILIAMACISEGUA non ha fini di lucro.
Articolo 2 – Sede
La sede dell’Associazione è fissata in 20123 Milano, Via Vincenzo Monti n. 15.
L’Associazione potrà trasferire la propria sede e stabilire recapiti o sedi secondarie all’interno del territorio della Provincia di Milano, senza che ciò comporti una modifica del presente Statuto.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita al 31 dicembre 2030. Essa può essere prorogata per deliberazione dell’assemblea.
Articolo 4 – Oggetto e Scopo
Lo scopo dell’Associazione è quello di difendere e diffondere la legalità verso tutti gli animali.
Per raggiungere tale scopo, l’Associazione:
a) cerca di creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e del cane in particolare;
b) utilizza ogni strumento a disposizione per difendere gli animali in genere e i cani in particolare da ogni crudeltà ed abuso;
c) costruisce e gestisce rifugi per i cani abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene;
d) favorisce con ogni mezzo l’affido dei cani ricoverati presso rifugi od altre strutture, dei cani trovati vaganti, dei cani passibili di abbandono e di tutti gli altri cani che si trovano in condizioni di incertezza;
e) diffonde nozioni veterinarie e di igiene e promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della relazione uomo-cane;
f) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema del controllo delle nascite;
g) organizza o promuove iniziative educative a carattere zoofilo, rivolte in particolar modo ai più giovani;
h) promuove e favorisce con ogni mezzo l’addestramento dei cani ed il loro conseguente inserimento nel tessuto sociale, in particolar modo come cani guida per non vedenti, cani pastore, cani addetti al salvataggio in mare od in montagna, etc…;
i) promuove e favorisce con ogni mezzo la pratica della pet-therapy in ospedali, orfanotrofi, carceri, case di riposo, etc…;
j) collabora con le autorità per la migliore attuazione delle norme vigenti in materia di profilassi ed igiene;
k) promuove e favorisce con ogni mezzo l’abolizione della pratica della vivisezione di animali.
L’associazione esercita la propria attività in qualunque luogo.
Per raggiungere i propri scopi, l’Associazione può aderire ad altre associazioni, enti, movimenti e comitati il cui statuto non sia in contrasto con il proprio, nonché collaborare con essi.
Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è unitario e costituito dai versamenti effettuati dei soci fondatori.
Il patrimonio dell’Associazione è altresì costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione destinati a patrimonio con delibera del Comitato di Gestione.
Articolo 6 – Fondi
L’Associazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all’Art. 4, si serve di fondi provenienti:
a) dalle quote associative versate dai Soci;
b) dall’investimento del proprio patrimonio;
c) dell’esercizio di marginali attività economiche;
d) dalle elargizioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati;
e) dal corrispettivo dovuto in forza di convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni ovvero con Enti Pubblici differenti;
f) da raccolte pubbliche a carattere occasionale;
g) da donazioni, lasciti od eredità;
h) ogni ulteriore provento destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolato all’incremento del patrimonio.
Per raggiungere gli scopi di cui all’art. 4, l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie fornite dai Soci.
Tali prestazioni sono titolo gratuito.
È tuttavia previsto il diritto al rimborso per le spese sostenute per conto dell’Associazione ovvero finalizzate all’attività dell’Associazione, purché provate e preventivamente autorizzate dal Comitato di Gestione.
TITOLO II
I SOCI
Articolo 7 – Requisiti dei Soci
Possono diventare Soci della Associazione CHILIAMACISEGUA tutte le persone fisiche, italiane o straniere, capaci di agire e che condividano le finalità ed i valori dell’Associazione.
Possono inoltre acquisire la qualifica di Socio le associazioni od i circoli il cui statuto non sia in contrasto con quello della Associazione CHILIAMACISEGUA, nonché gli enti, pubblici o privati, aventi finalità e scopi sociali od umanitari.
La qualifica di Socio è personale e non cedibile.
Articolo 8 – Ammissione dei Soci
L’ammissione dei Soci avviene previa domanda scritta degli interessati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Comitato di Gestione e le iscrizioni decorrono dalla data del versamento della quota associativa.
Su proposta di chiunque, l’Assemblea può deliberare di concedere a soggetti che si sono particolarmente distinti per meriti attinenti gli scopi perseguiti dall’Associazione, la qualifica di Socio onorario a vita.
Tale riconoscimento conferisce la qualifica di Socio vita natural durate senza l’obbligo di versamento della quota associativa.
Il Segretario redige, custodisce ed aggiorna il Libro Soci.
Articolo 9 – La quota associativa
Annualmente, entro il 31 dicembre, il Comitato di Gestione delibera l’ammontare della quota associativa per l’anno successivo.
Il Comitato di Gestione può deliberare una maggiorazione della quota associativa per il primo anno di appartenenza all’Associazione.
La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e non è frazionabile in ragione della minor durata temporale della qualifica di Socio.
È escluso ogni rimborso della quota associativa già versata, tranne nel caso di rigetto della domanda di ammissione all’Associazione.
Articolo 10 – Doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dalle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Articolo 11 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) morte;
b) recesso volontario, da comunicarsi per scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, al Presidente;
c) decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti necessari all’ammissione;
d) espulsione deliberata dall’Assemblea.
L’espulsione può essere deliberata dall’Assemblea per i seguenti motivi:
- violazione delle norme statutarie;
- indegnità, cioè comprovato mancato rispetto nei confronti dell’Associazione e dei principi che ne sono fondamento;
- danno, materiale o morale, arrecato dolosamente all’Associazione dalla condotta del Socio;
- mancata osservazione delle delibere e delle decisioni degli organi dell’Associazione;
- morosità nel versamento della quota associativa.
Avverso la delibera di espulsione il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria.
La perdita della qualifica di Socio ha effetto dalla data della seduta ovvero, in caso di morte, recesso o decadenza, dal momento in cui si è verificata la condizione ostativa, se antecedente.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) il Comitato di Gestione;
e) il Segretario.
Ulteriori organi possono essere istituiti dall’Assemblea, senza che ciò comporti una modifica del presente Statuto.
Articolo 13 – Cariche Associative
Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell’esclusivo interesse delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzato dal Comitato di Gestione.
Articolo 14 – L’Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea si riunisce, su iniziativa del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Articolo 15 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata dal Presidente su delibera del Comitato di Gestione, ovvero dietro richiesta di almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti ovvero di due membri del Comitato di Gestione, mediante avviso firmato, anche digitalmente, da inoltrarsi mediante qualsiasi mezzo idoneo a provare la ricezione della convocazione da parte dei destinatari. La convocazione dovrà pervenire al recapito fornito dai soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
In ogni caso, la convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’espressa menzione della possibilità di delega.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e tutti i membri del Comitato di Gestione.
L’Assemblea può riunirsi presso la propria sede ovvero in qualsiasi altro luogo in Italia.
Articolo 16 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.
All’Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
- approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei bilanci consuntivo e preventivo;
- deliberare circa le direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta;
- decidere in materia di ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni degli altri organi dell’Associazione;
- decidere su ogni ulteriore argomento sottoposto alla sua attenzione;
- deliberare circa l’espulsione dei soci;
- attribuisce lo status di Socio onorario a vita;
- nominare gli altri organi dell’Associazione, se di carattere elettivo.
All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
- approvare le proposte di modificazioni statutarie;
- spostare la sede sociale e costituire sedi secondarie;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 17 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei Soci, mentre in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera sempre a maggioranza semplice, eccezion fatta per la delibera di scioglimento dell’Associazione, che necessita del voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la partecipazione per delega scritta da Socio a Socio; ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Non è ammessa la delega ai membri del Comitato di Gestione nel caso in cui all’ordine del giorno vi sia l’approvazione del bilancio.
Qualora, trascorsa un’ora da quella indicata per la convocazione, non sia stato raggiunto il numero necessario di presenze, la seduta si considera deserta e l’ordine del giorno viene riproposto nell’adunanza successiva.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal più anziano tra i membri del Comitato di Gestione.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da altro soggetto scelto dal presidente dell’Assemblea tra i presenti.
Il presidente dell’Assemblea ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno o sia prescritto per legge, di chiamare un notaio per redigere il verbale della riunione fungendo questi da segretario.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 18 – Forme di votazione dell’Assemblea
Le votazioni avvengono per appello nominale o, quando oggetto della decisione sia una persona, a scrutinio segreto.
In quest’ultimo caso il presidente dell’Assemblea nomina due scrutatori.
Le deliberazioni vanno sottoscritte dal Presidente dell’Associazione ed annotate, a cura del Segretario, in apposito registro, con numerazione progressiva.
Articolo 19 – Il Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è l’organo direttivo dell’Associazione, nonché il garante del rispetto dei principi dell’Associazione.
È composto da quattro membri eletti democraticamente dall’Assemblea tra i Soci.
Non possono far parte del Comitato di Gestione coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:
- il personale degli istituti di credito con i quali l’Associazione intrattiene rapporti;
- i dipendenti dell’Associazione, il loro parenti ed affini entro il quarto grado;
- chi si trovi in palese conflitto di interessi con l’Associazione, essendone ad esempio fornitore di beni e servizi.
Il Comitato di Gestione ha mandato quadriennale, permane in carica fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui venga meno un membro del Comitato di Gestione, gli altri possono sostituirlo per cooptazione, a patto che vi siano sempre almeno la metà più uno dei membri del Comitato di Gestione eletti direttamente dall’Assemblea, in difetto, decade l’intero organo.
Articolo 20 – Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione ha il compito di:
- attuare i deliberata dell’Assemblea;
- curare l’amministrazione dell’Associazione;
- adottare eventuali regolamenti per l’espletamento di determinate attività dell’Associazione;
- deliberare in materia di accordi e convenzioni con gli enti locali;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- assumere il personale dipendente, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
- accettare lasciti, donazioni od eredità;
- provvedere ad ogni adempimento imposto dalla legge;
- vigilare sul buon andamento dell’Associazione;
- deliberare l’accettazione delle domande di nuovi Soci;
- verificare, dopo il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
Il Comitato di Gestione incarica il Presidente di convocare l’Assemblea quando lo ritiene necessario (comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci), quando ne ravvisa la necessità.
Articolo 21 – Funzionamento del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione si riunisce, in qualunque luogo in Italia od all’estero, a seguito di convocazione del Presidente o di due membri del Comitato di Gestione.
La convocazione avviene secondo le medesime modalità previste per la convocazione dell’assemblea.
Il Consiglio è validamente composto con la presenza di almeno la metà più uno membri del Comitato di Gestione e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Comitato di Gestione, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci o non Soci.
Delle riunioni del Comitato di Gestione viene redatto verbale ad opera del Segretario Tesoriere ovvero, in sua assenza, di un membro del Comitato di Gestione indicato dal Presidente.
Articolo 22 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri.
Egli dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei confronti dei terzi e dei Soci.
Il Comitato di Gestione può, con propria deliberazione, limitare i poteri concessi al Presidente o subordinarli al consenso dell’organo collegiale.
Sovraintende ed ha la responsabilità di ogni operazione gestionale, ordinaria e straordinaria.
Il presidente ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro membro del Comitato di Gestione.
Articolo 23 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri.
Egli collabora con il Presidente entro i limiti dei poteri conferiti dal Comitato di Gestione e lo sostituisce in caso di assenza.
Articolo 24 – Il Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere è nominato dal Comitato di Gestione.
Cura l’attività amministrativa e contabile dell’Associazione e ne risponde al Comitato di Gestione.
Redige i verbali dell’Assemblea, aggiorna il libro dei Soci e si occupa di ogni formalità amministrativa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 – Divieto di distribuzione degli utili
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione tra gli associati; tali avanzi, tuttavia, potranno liberamente essere devoluti, direttamente od indirettamente, a soggetti terzi in stato di difficoltà a titolo di donazione ovvero a enti od associazioni che abbiano finalità non in contrasto con quelle dell’Associazione.
Articolo 26 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale dell’Associazione CHILIAMACISEGUA si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.
È tuttavia previsto che il primo esercizio si chiuda il 31 dicembre 2009.
Articolo 27 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata, ai sensi dell’Art. 17, dall’Assemblea straordinaria la quale, contestualmente, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
L’intero patrimonio esistente al termine della fase di liquidazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, è devoluto a enti od associazioni che abbiano finalità non in contrasto con quelle dell’Associazione.
Articolo 28 – Norme di rinvio
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Letto, firmato e sottoscritto.
Corinna Andreatta ______________________________________
Raffaella Palladio ______________________________________
Barbara S. Piccinnu ______________________________________
Rosanna Marani ______________________________________
Disclaimer A meno di avvisi di particolari (articoli con diritti riservati) il materiale presente in questo sito può essere copiato e ridistribuito, purchè vengano citate le fonti e gli autori. Non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale pubblicato. I contenuti sono pubblicati senza periodicità.
DICONO E SCRIVONO DI NOI
Quello che dicono e scrivono di noi, per ferirci, per sminuirci, non ci tange. Lasciamo che l’antidoto dell’indifferenza (o la difesa immunitaria della querela), renda innocuo il veleno che, quei “qualcuno” alla disperata ricerca di una qualsiasi identità, tentano di inoculare nella nostra linfa.
Quello che dicono e scrivono di noi per apprezzarci, ci inorgoglisce.
Scegliamo questa lettera pubblicata da La Padania perché lo riteniamo il miglior riconoscimento offerto a Chiliamacisegua , quale premio per l’impegno profuso in due anni di vita.
“Grazie. Alla recente, costituitasi Associazione Chiliamacisegua, prima Associazione ad aver imposto un cambiamento di rotta nella lotta contro la mafia, contro i corrotti, contro gli approfittatori, contro il malaffare, prima Associazione che ha teso una mano a chiunque del Nord del Sud, dell’Est, dell’Ovest , senza distinzione di confini geografici , si batte a muso duro e con coraggio, per far riconquistare agli animali la loro dignità di vita, pretendendo l’applicazione della Legge a loro tutela, ignorata dai più che siedono al posto di Amministratori, con una modus operandi mai utilizzato in passato, in tutta la sua meticolosa costruzione di mailing ad hoc ed invio massiccio e costante in tutta Italia, a media nazionali e locali, a Direttori, ad Enti, a Ordini professionali, a Sindaci, ad Assessori, a Presidenti, a Magistrati, a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a Politici italiani ed Europei, a Veterinari, Ad Asl, ad Avvocati: l’attacco in rete ai colpevoli. Con foto, perchè finalmente l’inadempiente o l’ignorante o il “fannullone”, avesse svelato un volto e la sua mail , per inviargli, civilmente, tutta la propria indignazione. A tutti gli amici di Chiliamacisegua.” (Lettera firmata R. V.)


