Ordinanza contingibile

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Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire

la tutela e il benessere degli animali di affezione

anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Ordinanza del 16 luglio 2009 (GU n. 207 del 7-9-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio  2003, concernente «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;

Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto  2008,  n.  130,  il quale sancisce che l’Unione europea e gli Stati  membri  tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

Ritenuta la necessità e l’urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ravvisata,  altresì,  la  necessità  e  l’urgenza  di evitare che animali  di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per  lunghe  distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;

Visto l’art. 650 del codice penale;

Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell’Amministrazione  al

Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1.  L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei  Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilità secondo  le  norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri senzienti  degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2 anche  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2.  I  Comuni,  ai  fini dell’attuazione del comma 1, quali livelli essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad assicurare:

a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione nell’anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la sterilizzazione  entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio    o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti convenzionati;

b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su  lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;

c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;

d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata dell’autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;

e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una capacità superiore o superare le duecento unità di animali;

f)  la  capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne   faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;

g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve prevedere  l’accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o

enti  morali  aventi  come  finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;

h)  garantire  attività  che aumentino l’adottabilità dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di  cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario  di  apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria  locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di arrivo  degli  animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura;

i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare l’adozione  dei  cani  anche  attraverso  l’affissione  presso l’albo pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:

a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;

b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in  conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;

c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla vigente   normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come finalità la protezione degli animali.

4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio  territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:

a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario

dell’azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della struttura individuata;

b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e benessere dei propri animali non meno di una volta l’anno;

c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di salute  e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.

5. Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per   territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.

Art. 2.

I  cani,  non  ancora  sterilizzati  all’entrata  in  vigore  della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono  essere  sottoposti  all’intervento  di  sterilizzazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza a cura del    servizio    veterinario    dell’azienda    sanitaria    locale territorialmente   competente   o   di   medici   veterinari   liberi professionisti   convenzionati,   con   spese  a  carico  dei  Comuni proprietari dei cani.

Art. 3.

1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.

2.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per ventiquattro mesi a decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.

La  presente  ordinanza  e’  trasmessa  alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2009

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289