I BLABLABLERI

I BLABLABLERI

Sembra ieri quando Chiliamacisegua scriveva questa lettera,
dannatamente attuale.

Fate i conti: novembre dicembre gennaio febbraio marzo
aprile maggio giugno.

Un solo nome emblematico, Cicerale

Ciò che sembrava impossibile si avvera. Anche se la strada
per rimettere le cose a posto, è lunga.

Lunghissima.

La macchina da guerra, in collaudo da settembre scorso, con ogni rotella che gira in sintonia, non si
ferma, nonostante alcuni sabotatori buttino, a scadenza fissa, sabbia negli
ingranaggi.

E chissene, se scopiazzano i nostri comunicati, se allertano
senza cognizione di causa, se diffondono notizie tendenziose, smentite dalla
realtà dei fatti.

Sono respinti dallo staff del Ministero per malcelata
arroganza, sono isolati dalle persone che usano la testa per pensare e non
solo per portare un cappello quando piove.

Quelli, i Blablableri, hanno tempo da perdere.

Non sono sul carroarmato guidato dall’On Francesca Martini
che procede imperterrita, coadiuvata da Stefania Piazzo, che su La Padania
pubblica, si proprio da ottobre, i dossier raccolti dai volontari che hanno
rialzato la testa e lottano in prima linea, in ogni parte di Italia, da noi di
Chiliamacisegua e dalle Associazioni che hanno le palle per denunciare e il
coraggio di proseguire nonostante i nonostante.

Sono nel cono d’ombra della meschinità.

E si perderanno per strada, in attesa perenne di un
passaggio, autostoppisti appiedati, riconoscibili dalla loro pomposa
apposizione sotto i comunicati :” presidente di……” , zeppi di domande pleonastiche e irritanti
rivolte al vuoto del web, poste solo per screditare chi fa il proprio dovere,
chi mantiene la parola data.

Invece di essere dirette, queste domande, magari privatamente, magari con l’offerta di
collaborazione, magari col supporto di personale azione, ( il fare e il non
dire, solo per mettere zizzania) a chi potrebbe rispondere ai loro distinguo.

No, invece di muovere il deretano, di collaborare, di darsi
da fare, meglio gettare in rete le manciate di critiche, di insinuazioni.

Di malcontento.

Di melma.

La melma si pulisce.

Il carro armato è impermeabile, atto a respingere anche
qualche beota, qualche frustrato che raccoglie e che appoggia il nulla.

Diamine, non sia mai essere relegati nel novero dei
misconosciuti!

Chiliamacisegua

www.chiliamacisegua.org

www.chiliamacisegua.info

Lettera ai volontari

Ottobre 2008

Gentili volontari e gentili volontarie, il mio invito è
perentorio:o ci si assume la propria responsabilità civile e si fa quello che
si deve fare, obbligati dalla propria coscienza che ha un nome e un cognome,
guidati dall’impellente bisogno, dall’urgenza di spezzare l’oscena e indecente
catena di appelli che mendicano una adozione, uno stallo, che allertano mirando
diritto al cuore cosi che il cervello non pensi, “un- per -favore –rischiano-
un- canile -lager, è -legato alla- catena- senza- acqua -e -cibo, è –rinchiuso-
in- un- terrazzo, non -esce dal- box –da- 10 -anni, dorme- per- strada, è –stato-
investito- e –lasciato- agonizzante,ha- bisogno- di –un- carrellino, ha –la-
rogna “e vi risparmio l’elenco completo o per coerenza non ci lamentiamo.

Non vi lamentate.

Leggiamo ogni giorno un copione uguale per uno sguardo
diverso:allucinato, piegato dalla paura, dalla fame. Traumatizzato, ve lo dico
a chiare lettere, dalla nostra vigliaccheria, dalla nostra codardia.

Invece che raccogliere foto,testimonianze,referti medici,
documentazione da allegare anche in forma anonima ad una denuncia alla autorità
competente, chiediamo la carità di un euro, dieci euro e che otteniamo?

Nulla Nulla Nulla

Se lottassimo per salvare nostro figlio ce ne staremmo buonebuone
a mettere una toppa, un cerotto per lenire la sua disperazione o grideremmo al
mondo la nostra fame di giustizia?

Per ottenere giustizia servono anche le palle, serve la
voce, serve la volontà di dire basta.

Chiliamacisegua chiedendosi come mai le grandi associazioni
non hanno combinato un beneamato fino ad ora, i canili lager ci sono e
proliferano con sommo spregio della legge e la grande associazione declama:
firmate la petizione, diciamo basta,ha indicato la strada. Preparare dei
dossier da tutta la penisola, fare il lavoro che mille investigatori farebbero
in dieci anni, complice la burocrazia e il menefreghismo:tanto è un animale!

Da anni si chiede di supportare la campagna nolager!

Da anni i lager si moltiplicano. Ora c’è l’emergenza clone
canile di Rieti ad Osimo, una manifestazione pronta per il 19 luglio. Si tratta
di scendere in piazza e di fare gruppo. Non ho notato nella fibrillazione del
web tanta attenzione alla opposizione del progetto di costruire un canile mostruoso
per 800 cani.

Eppure il pericolo emana il suo odore in tutta la sua
cancrena!

Basta allora lo diciamo noi.

Chiliamacisegua sta facendo la sua parte.

Volete davvero cambiare il mondo? Cominciate a cambiare la
mentalità: “zitto che io devo aiutare i cani ad uscire poi denuncerò, poi farò.”

Si,continuate a svuotare il mare con un cucchiaio!

E quando arriva una foto anonima invece di interrogarsi:”ma,
mo, mi, dove si trova questo canile? Forse nel Sud, forse nel Centro, forse nel
Nord Italia?Una bella denuncia.

Una foto firmata di questo genere può indirizzare una
indagine.

Abbiamo, avete paura? Certo se una sola persona si mette
contro il sistema, può andare incontro a guai seri, può essere malmenata,
picchiata,emarginata, isolata.

Ma se siamo un esercito che denuncia ogni giorno quello che
vede con i proprio occhi, che segnala, che scrive ai politici, che pretende
l’applicazione della legge, chi ci ammazza a noi?

A voi la scelta:continuare a proteggere i malfattori o
tutelare le vittime di questo assurdo circolo vizioso.

Per quello che mi riguarda, diffonderò appelli di emergenza
solo se ben visibile ci sarà in cc la segnalazione agli organi competenti, al
sindaco del territorio, alla Asl, a chi insomma si è dimostrato renitente alla
applicazione della legge o appelli di chi ci manderà qualsiasi tipo di
materiale digitale (foto, video, documenti scansionati) non in forma anonima

Quello che ci mandate rimane nelle nostre mani e non andrà
mai, come molti fanno, in giro per il web, ma direttamente in mano a enti
preposti a fare bene il loro dovere e mestiere, che sanno cosa e come agire. E
se no lo fanno, denunceremo anche loro.

Non dobbiamo,dovete aver paura, non dobbiamo,dovete
nascondervi dentro il nostro,vostro piccolo (anche se fantastico) mondo.

E’ ora di mostrare i pugni, la faccia.

E’ ora di agire.

E’ ora di fermare gente sfruttatrice che lucra e inganna
tutti sfruttando la vita di poveri esseri senzienti ma incapaci di difendersi.
Che hanno solo noi.

Il fine è quello di far condannare tutte le persone
coinvolte nell’orrore quotidiano e di affidare la vita dei reclusi, sempre con
la massima attenzione e costante monitoraggio a persone che abbiano davvero a
cuore quella vita per fare si che i canili siano un rifugio temporaneo e non
più lager impenetrabili.

Chiliamacisegua

info@chiliamacisegua.org

www.chiliamacisegua.org

www.chiliamacisegua.info

DA SAPERE

Ogni persona ha la possibilità e il dovere di denunciare
alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc) chi abbandona un animale o
anche chi più semplicemente non registra il proprio animale all’anagrafe
canina. Chi trova un cane segnala la presenza alla Polizia Municipale che
provvederà a chiamare il canile convenzionato. Per emergenze e negli orari in
cui non sono reperibili i Vigili, s avvisano i Carabinieri. Si Contattano
comunque anche le Associazioni locali che sapranno indicarvi i canili e le
procedure in atto nella zona del ritrovamento. La nuova legge n°189 del 20
luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti cl andestini o
in competizioni non autorizzate.

Chiunque, che sia privato cittadino o un’associazione, può
rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc…) segnalando
uno dei casi di illeciti previsti dalla nuova legge e richiedendo un intervento
per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori
conseguenze. Tutte Le informazioni sono tratte da http://www.poliziadistato.it/pds/ps/consigli/animali/maltrattamenti.html

Nella Legge Finanziaria 2008 (legge del 24 dicembre 2007, n.
244) Art. 2 comma 370 si raccomanda, si chiede a tutti i sindaci, legali
proprietari dei cani presenti nel territorio,tutori indicati dallo stato, che
si occupino del fenomeno randagismo, che monitorino la situazione dei canili
che vigilino e controllino e puniscano gli episodi di intolleranza e di
maltrattamento.

Numerosissimi i casi e le testimonianze in cui gli organi
competenti contattati rispondono che non è di loro interesse e competenza.

Questo dice la Polizia e se non fa il proprio dovere,
commette il reato di omissione di atti d’ufficio Qualcuno che condanna c’è, ma
prima della condanna, serve la denuncia

Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Maltrattamento
animali (canile)

Inserito il 21/12/07 da God

Cass. Sez. III n. 44287 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov.
2007)

Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Belloni

Caccia e animali. Maltrattamento animali (canile)

Configurano il reato di maltrattamenti, anche nella
formulazione novellata, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune
sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro
aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità
dell’animale, producendo un dolore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica

Dott. POSTIGLIONE Amedeo – Presidente – del 07/11/2007

Dott. DE MAIO Guido – Consigliere – SENTENZA

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere – N. 02641

Dott. FIALE Aldo – Consigliere – REGISTRO GENERALE

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere – N. 003629/2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) BELLONI PASQUINELLI CARLO, N. IL 30/08/1930;

avverso SENTENZA del 02/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di
PONTREMOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
Dott. DE MAIO GUIDO;

Udito il P.M. in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha
concluso:

inammissibilità del ricorso.

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 2.10.2006 del giudice monocratico del
Tribunale di Massa, sez. distacc. di Pontremoli, Carlo BELLONI PASQUINELLI fu
condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole del
reato di cui all’art. 727 c.p., (”perché, nella qualità di titolare e gestore
del canile Val di Magra sito in località Calamazza, sottoponeva a
maltrattamenti i cani ivi custoditi con modalità di allevamento particolarmente
dolorose tra cui:…, in Aulla fino al 26.4.2002″ data di consumazione modificata
in dibattimento “sino al 27.1.2005″).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente
l’imputato, il quale con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 42 e 43 c.p., per la non ravvisabilità dell’elemento
psicologico del reato, in quanto egli, con sentenza passata in giudicato del
Tribunale di Pontremoli in data 30.6.2003, era stato assolto da analoga
imputazione ex art. 727 c.p., (”per aver gestito un canile privato detenendo
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, obbligandoli in recinti
e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed utilizzando locali ad
uso veterinario in condizioni igieniche disastrose con rischi di infezioni e
contagi epidemici…, in Aulla fino al gennaio 2001″); il ricorrente sostiene
che, “trattandosi, nel caso in oggetto, di imputazione relativa al medesimo
fatto, non si poteva non valutare la buona fede dell’agente, il quale già era
stato assolto da una imputazione relativa ai medesimi fatti contestati nel
procedimento in oggetto”, tanto più che “la struttura del canile e le modalità
di allevamento dei cani non sono stati oggetti di modificazione negli anni,
tant’è che la circostanza, pur in negativo, è stata confermata dai testi
dell’accusa, i quali…hanno fatto presente che la gestione del canile non era
cambiata”.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza,
essendo evidente che la precedente assoluzione (risalente al 2003 e per fatti
dell’inizio del 2001) non può avere alcuna influenza sui fatti attuali, estesi,
a seguito della modifica del capo di imputazione, sino al 27.1.2005 e
risultanti da sopralluoghi effettuati dagli organi di P.G. e dal CTU anche nel
corso del procedimento e perciò di diversa drammatica attualità.

Al riguardo, vanno rilevati: la relazione tecnica redatta
dal FONTANINI a seguito di sopralluogo effettuato nell’aprile 2002 (pagg. 1 – 2
sent,); la relazione tecnica conclusiva 26.4.2002 della CT della Procura Livi,
con relativo fascicolo fotografico (pagg. 2 – 5);

le dichiarazioni dei testi Pagani, Piccioli, Balestraci e
Collini (pagg. 5 – 9); il sopralluogo effettuato dai CC. di Pontremoli il
27.1.2005 (pagg. 9 – 10); le riprese fotografiche e le video riprese effettuate
dal M.llo GIANNOCCARO effettuate il 27.1.2005 (pagg. 10 – 11).

Il giudicante non ha poi mancato di valutare le
dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa MICHELACCI, BELLOTTI e PICCIOLLI
(pagg. 11 – 13).

Sulla base di tali elementi risulta giustificata pienamente
la conclusione che “dall’esame delle risultanze processuali ed attraverso la
loro relativa valutazione” è risultato “essersi raggiunta la prova della
colpevolezza…, essendo il relativo reato contravvenzionale di maltrattamenti di
animali risultato completo in tutti i suoi elementi essenziali e cioè: sia in
quelli oggettivi…come pure in quelli soggettivi”.

Tutto ciò senza che sulla situazione attuale oggetto di
indagini attuali possa avere influenza alcuna la precedente sentenza assolutoria,
relativa a una situazione precedente. Con il secondo motivo il ricorrente
denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 727 c.p., in quanto in
base alla nuova formulazione della norma “non è sufficiente per la consumazione
del reato che le condizioni di custodia dell’animale appaiano incompatibili con
la natura dello stesso, ma occorre che le stesse siano produttive di gravi
sofferenze”, laddove nel caso in esame il Tribunale “non ha speso neppure una
parola per chiarire e documentare se gli animali ricoverati…fossero
effettivamente in stato di grave sofferenza”.

Il ricorrente aggiunge che, se “il Tribunale si fosse
effettivamente curato di accertare lo stato di salute dei cani, e cioè se gli
stessi stessero o avessero subito gravi sofferenze, sicuramente non sarebbe
giunto a una pronuncia di condanna”.

Anche tale motivo è inammissibile per manifesta
infondatezza, avendo la sentenza impugnata, all’esito della lunga esposizione
di cui si è detto, rilevato che sia i Carabinieri che la veterinaria nominata
CTU avevano descritto le condizioni constatate nel canile, “espresse
documentalmente in tutta la crudezza delle immagini, così come apparse agli
operatori…, tanto da poter essere definita l’esposizione di tali soggetti come
il ritratto parlante di una situazione…che può essere sancita solo come
disumana, in quanto il maltrattamento – dolore è una violazione delle leggi
naturali, biologiche, fisiche e psichiche si cui l’animale è portatore, con
conseguente sua sofferenza”.

La sentenza è, quindi, passata (pag. 16) alla descrizione
dei maltrattamenti, definiti di tipo ambientale, igienico e alimentare, per
pervenire alla conclusione che il canile era “nient’altro che un lager, un
ghetto per animali sfortunati… per che imprigionati in uno stato di penosa
sopravvivenza”.

In definitiva, la sentenza impugnata ha fatto ineccepibile
applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui configurano
il reato di maltrattamenti, anche nella formulazione novellata, “non soltanto
quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso
gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle
condotte ed è questo il caso accertato che incidono sulla sensibilità
dell’animale, producendo un dolore”. È davvero incomprensibile come il
ricorrente possa sostenere che sia mancata, da parte del giudice di merito, la
sofferenza inferta agli animali.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna
del ricorrente alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere
un’assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma,
equitativamente fissata, di Euro mille.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007

SOVRAFFOLLAMENTO IN CANILE, PER LA CASSAZIONE È REATO.

Commento di Ciro Troiano

“Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo
sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui
all’art. 727 c.p..” Cosi la Suprema Corte in una recentissima sentenza in
merito ad un procedimento penale per maltrattamento di animali. Il caso
riguarda il canile di Terranuova Bracciolini, “Luchy Animals”, posto sotto
sequestro nel marzo del 2002 dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di
Firenze in un’operazione portata a termine in collaborazione con le guardie
zoofile della LAV. Il gestore del canile fu denunciato per maltrattamento per
“aver tenuto 210 cani all’interno di box estremamente angusti, in condizioni di
sovraffollamento”. In primo grado il Tribunale di Montevarchi ha riconosciuto
la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di maltrattamento per
“detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”,
affermando che “i ma ltratta menti conseguenti al sovraffol la mento
costituiscono un fatto obiettivo”. La Terza Sezione della Suprema Corte, con
sentenza n. 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), ancorché sia stata costretta
ad annullare al sentenza impugnata, senza rinvio, perché nel frattempo il reato
si è estinto per prescrizione, ha confermato la decisione del giudice di
merito. Scrivono i giudici della Cassazione: “La fattispecie contravvenzionale
di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della
detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve
essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono
custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino
tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente
dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa
subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.”

Questo è un punto importantissimo, perché entra in merito
alla questione del concetto di “gravi sofferenze”, elemento occorrente, secondo
la nuova formulazione dell’articolo 727 c.p. avvenuta con la legge 189/04, per
l’integrazione del reato di “detenzione di animali in condizioni incompatibili
con la loro natura”. Orbene, secondo la Cassazione, per avere “gravi
sofferenze”, non sono necessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza
consistere in soli patimenti”. Si tratta di un’affermazione cruciale per la
corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame.

Si legge nella sentenza: “Va anche rilevato che la riportata
interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle
modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189,
sostanzialmente

corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di
animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione
del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità
normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e
quella risultante dalla novella. Orbene, alla luce degli enunciati principi di
diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere
custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box
particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p., avendo,
peraltro, rilevato che l’imputato usufruiva di consistenti contributi da parte
dell’Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta
ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni
di cui all’accertamento di fatto.”

Anche quest’ultimo aspetto è importante perché oltre ad
affermare il principio secondo il quale i maltrattamenti conseguenti al
sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del
comune cittadino, elemento che maggiormente deve essere tenuto in
considerazione da chi si qualifica professionista nell’allevamento dei cani o
nella tenuta e nella gestione di un canile, afferma che la violazione a questo
principio ha maggior peso se si considera che a tale scopo il Comune aveva
sempre messo a disposizione risorse economiche di una certa rilevanza provvedendo
ad erogare una retta giornaliera per ciascun cane ricoverato nella struttura.
Se si considera il business che ruota intorno al randagismo, queste
osservazioni appaiono di un’importanza straordinaria: chi ha in custodia
animali li deve tenere bene, se per tale custodia si percepiscono soldi
pubblici, li deve tenere ancora

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,24/1/2006 (Ud.
21/12/2005), Sentenza n.

2774

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/1/2006 (Ud 21/12/2005),
Sentenza n.

2774

(Pres. Postiglione; Est. Gentile,P.M Siniscalchi Imp.
Noferi)

UDIENZA PUBBLICA DEL 21/12/2005 SENTENZA N. 2438 REGISTRO
GENERALE N. 27583/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott.Alfredo Maria Lombardi 2.Dott.Mario Gentile

3 .Dott.Giovanni Amoroso 4.Dott.Giulio Sarno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avv. Francesco Molino, difensore
di fiducia di Noferi Stefano, n. a S. Giovanni Valdarno il 13.3.1951, avverso
la sentenza in data 11.2.2005 del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di
Montevarchi, con la quale venne condannato alla pena di € 2.000,00, oltre al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, E.N.P.A., quale colpevole
del reato di cui all’art. 727 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott.
Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale
Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
in subordine dichiararsi la prescrizione del reato con conferma delle
statuizioni civili;

Udito il difensore, Avv. Francesco Molino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo, sezione
distaccata di Montevarchi, ha affermato la colpevolezza di Noferi Stefano in
ordine al reato di cui all’art. 727 c.p., ascrittogli per avere maltrattato
numerosi cani custoditi nel rifugio canile denominato “Lacky Animals” da lui
gestito.

Il giudice di merito ha escluso che i cani fossero stati
sottoposti a strazi o sevizie o non venissero nutriti adeguatamente, ma ha
ravvisato gli estremi della fattispecie contravvenzionale ascritta allo
imputato in conseguenza del fatto che gli animali in questione venivano tenuti
in condizioni di eccessivo sovraffollamento in ciascun box. La sentenza ha
altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore dell’Ente
Nazionale Protezione Animali, costituitosi parte civile.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
che la denuncia con vari motivi di gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la
intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato per essere stata
depositata la sentenza dopo la scadenza del relativo termine. Con il secondo
mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge,
deducendosi

che è stata inflitta all’imputato la pena pecuniaria di €
2.000,00 senza alcuna specificazione in ordine alla natura della predetta
sanzione.

Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la
manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Si osserva che il giudice di merito ha illogicamente
affermato la sussistenza del reato ascritto all’imputato, pur avendo escluso
che i cani di cui alla contestazione fossero stati vittima di azioni violente o
fossero malnutriti.

Si deduce in particolare che la fattispecie del
maltrattamento verso gli animali non può essere ravvisata quale conseguenza del
generico sovraffollamento dei box in cui erano rinchiusi i cani, in quanto la
detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve
necessariamente implicare l’inflizione di sofferenze, intese come lesioni della
integrità fisica degli stessi, perché si configuri la violazione di cui
all’art. 727 c.p.; che, altrimenti, il reato di cui alla contestazione potrebbe
essere ravvisato in ogni ipotesi di privazione della libertà dell’animale, in
quanto in contrasto con la natura dello stesso; che nella specie non vi è stato
alcun accertamento in ordine alla conseguenze nocive che sarebbero derivate ai
cani dal cosiddetto sovraffollamento dei box in cui erano custoditi. Si rileva
anche che la struttura era stata autorizzata ad ospitare un numero di cani di
molto superiore a quello riscontrato in sede di sequestro.

Con l’ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la
sentenza per violazione di legge, deducendo che la legge della Regione Toscana
n. 43/95, che contiene indicazioni in ordine alle misure e caratteristiche dei
box e delle strutture in cui devono essere custoditi gli animali risulta
applicabile ai soli Canili Municipali ed ai Canili Rifugio dati in gestione ad
associazioni protezionistiche, ma non anche ai canili privati.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché il reato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto
(fino al 31.3.2002) è interamente decorso il termine di cui agli art. 157 n. 6)
e 160 c.p., pur tenendosi conto del rinvio del dibattimento su richiesta
dell’imputato dal 17.9.2004 all’8.10.2004, per il periodo di giorni 21, sicché
in data 21.4.2005 si è verificata la prescrizione del reato.

La pronuncia di condanna dell’imputato al risarcimento dei
danni in favore in favore della parte civile, rende, però, necessario l’esame
dei motivi di ricorso, ai fini della conferma delle corrispondenti statuizioni
ex art. 578 c.p.p.

Orbene osserva la Corte che i primi due motivi di gravarne
sono inammissibili.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione successiva alla
pronuncia della sentenza non può costituire motivo di censura avverso il
provvedimento, mentre la mancata indicazione della natura della pena pecuniaria
inflitta costituisce un evidente errore materiale, correggibile con il relativo
procedimento.

Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato.

E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte,
in ordine alla fattispecie contravvenzionale del maltrattamento di animali
nella formulazione dell’art. 727 c.p. precedente alla riforma di cui all’art. 1
della L. 20.7.2004 n. 189, che integra il reato previsto dalla disposizione
citata il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile
lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di
un’auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di
infierire sull’animale (sez. In, 200424330, Brao, riv. 229429),

né che si cagioni una lesione dell’integrità fisica, potendo
la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti,
riv. 212833).

La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p.,
con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto,
nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano
dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno
stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di
tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni
dell’integrità fisica.

Va anche rilevato che la riportata interpretazione
giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche
introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente
corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del
predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa
tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella
risultante dalla novella.

Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il
giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i
cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti
integra il reato di cui all’art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che il
Noferi usufruiva di consistenti contributi da parte dell’Ente locale, sicché
anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito
la custodia degli animali nelle condizioni di cui all’accertamento di fatto.

E’, altresì, infondato l’ultimo motivo di ricorso.

Il giudice di merito ha ritenuto che i cani venivano
custoditi in condizioni di sovraffollamento tale da integrare un’ipotesi di
maltrattamento degli animali, a prescindere dalla questione circa la
applicabilità dei parametri previsti dalla legge della Regione Toscana n. 43/95
anche ai canili privati.

Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso consegue
la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.12.2005

Legge 20 luglio 2004, n.189

“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio
2004

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è
inserito il seguente:

“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI
ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a.
15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui
al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la
morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra
animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori
dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca
dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è
disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”.

2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca
più grave reato”.

3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal
seguente:

“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi
di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o
in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000
euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

“Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). – Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano
ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell’interno”:

2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, al comma 8, le parole: “ai sensi dell’articolo 727 del codice penale”
sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro”.

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è abrogato;

b) all’articolo 2, lettera a), le parole: “dell’articolo 491
del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo IX-bis del libro
II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice”;

c) all’articolo 8, le parole: “dell’articolo 491″ sono
sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 727″.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una
effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello
Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle
altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai
rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del
codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale,
le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati
i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in
ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della
salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente
legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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