Lettera ai volontari
Gentili volontari e gentili volontarie, il mio invito è perentorio:
o ci si assume la propria responsabilità civile e si fa quello che si deve fare, obbligati dalla propria coscienza che ha un nome e un cognome, guidati dall’impellente bisogno, dall’urgenza di spezzare l’oscena e indecente catena di appelli che mendicano una adozione, uno stallo, che allertano mirando diritto al cuore cosi che il cervello non pensi, un per favore rischiano un canile lager, è legato alla catena senza acqua e cibo, è rinchiuso in un terrazzo,non esce dal box da 10 anni,dorme per strada,è stato investito e lasciato agonizzante,ha bisogno di un carrellino,ha la rogna e vi risparmio l’elenco completo o per coerenza non ci lamentiamo.
Non vi lamentate.
Leggiamo ogni giorno un copione uguale per uno sguardo diverso:allucinato, piegato dalla paura, dalla fame. Traumatizzato, ve lo dico a chiare lettere, dalla nostra vigliaccheria, dalla nostra codardia.
Invece che raccogliere foto,testimonianze,referti medici, documentazione da allegare anche in forma anonima ad una denuncia alla autorità competente, chiediamo la carità di un euro, dieci euro e che otteniamo? Nulla Nulla Nulla
Se lottassimo per salvare nostro figlio ce ne staremmo buone buone a mettere una toppa, un cerotto per lenire la sua disperazione o grideremmo al mondo la nostra fame di giustizia?
Per ottenere giustizia servono anche le palle, serve la voce, serve la volontà di dire basta.
Chiliamacisegua chiedendosi come mai le grandi associazioni non hanno combinato un beneamato fino ad ora, i canili lager ci sono e proliferano con sommo spregio della legge e la grande associazione declama: firmate la petizione, diciamo basta,ha indicato la strada. Preparare dei dossier da tutta la penisola, fare il lavoro che mille investigatori farebbero in dieci anni, complice la burocrazia e il menefreghismo:tanto è un animale!
Da anni si chiede di supportare la campagna nolager! Da anni i lager si moltiplicano. Ora c’è l’emergenza clone canile di Rieti ad Osimo, una manifestazione pronta per il 19 luglio. Si tratta di scendere in piazza e di fare gruppo. Non ho notato nella fibrillazione del web tanta attenzione alla opposizione del progetto di costruire un canile mostruoso per 800 cani. Eppure il pericolo emana il suo odore in tutta la sua cancrena!
Basta lo diciamo noi. Chiliamacisegua sta facendo la sua parte.
Volete davvero cambiare il mondo? Cominciate a cambiare la mentalità: zitto che io devo aiutare i cani ad uscire poi denucerò, poi farò.
Si,continuate a svuotare il mare con un cucchiaio!
E quando arriva una foto anonima invece di interrogarsi:ma, mo, mi, dove si trova questo canile?Forse nel Sud, forse nel Centro, forse nel Nord Italia!
Una foto firmata di questo genere può indirizzare una indagine.
Abbiamo, avete paura? Certo se una sola persona si mette contro il sistema, può andare incontro a guai seri, può essere malmenata, picchiata,emarginata, isolata.
Ma se siamo un esercito che denuncia ogni giorno quello che vede con i proprio occhi,che segnala, che scrive ai politici, che pretende l’applicazione della legge, chi ci ammazza a noi?
A voi la scelta:continuare a proteggere i malfattori o tutelare le vittime di questo assurdo circolo vizioso.
Per quello che mi riguarda, diffonderò appelli di emergenza solo se ben visibile ci sarà in cc la segnalazione agli organi competenti, al sindaco del territorio, alla Asl, a chi insomma si è dimostrato renitente alla applicazione della legge o appelli di chi ci manderà qualsiasi tipo di materiale digitale (foto, video, documenti scansionati) non in forma anonima
Quello che ci mandate rimane nelle nostre mani e non andrà mai, come molti fanno, in giro per il web, ma direttamente in mano a enti preposti a fare bene il loro dovere e mestiere, che sanno cosa e come agire.
Non dobbiamo,dovete aver paura, non dobbiamo,dovete nascondervi dentro il nostro,vostro piccolo (anche se fantastico) mondo. E’ ora di mostrare i pugni, la faccia. E’ ora di agire. E’ ora di fermare gente sfruttatrice che lucra e inganna tutti sfuttando la vita di poveri esseri senzienti ma incapaci di difendersi. Che hanno solo noi.
Il fine è quello di far condannare tutte le persone coinvolte nell’orrore quotidiano e di affidare la vita dei reclusi, sempre con la massima attenzione e costante monitoraggio a persone che abbiano davvero a cuore quella vita per fare si che i canili siano un rifugio temporaneo e non più lager impenetrabili.
info@chiliamacisegua
www.chiliamacisegua.com
Ogni persona ha la possibilità e il dovere di denunciare alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc) chi abbandona un animale o anche chi più semplicemente non registra il proprio animale all’anagrafe canina. Chi trova un cane segnala la presenza alla Polizia Municipale che provvederà a chiamare il canile convenzionato. Per emergenze e negli orari in cui non sono reperibili i Vigili, s avvisano i Carabinieri. Si Contattano comunque anche le Associazioni locali che sapranno indicarvi i canili e le procedure in atto nella zona del ritrovamento. La nuova legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti cl andestini o in competizioni non autorizzate.
Chiunque, che sia privato cittadino o un’associazione, può rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc…) segnalando uno dei casi di illeciti previsti dalla nuova legge e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze. Tutte Le informazioni sono tratte da http://www.poliziadistato.it/pds/ps/consigli/animali/maltrattamenti.html
Nella Legge Finanziaria 2008 (legge del 24 dicembre 2007, n. 244) Art. 2 comma 370 si raccomanda, si chiede a tutti i sindaci, legali proprietari dei cani presenti nel territorio,tutori indicati dallo stato, che si occupino del fenomeno randagismo, che monitorino la situazione dei canili che vigilino e controllino e puniscano gli episodi di intolleranza e di maltrattamento.
Numerosissimi i casi e le testimonianze in cui gli organi competenti contattati rispondono che non è di loro interesse e competenza.
Questo dice la Polizia e se non fa il proprio dovere, commette il reato di omissione di atti d’ufficio
Qualcuno che condanna c’è, ma prima della condanna, serve la denuncia
Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Maltrattamento animali (canile)
Inserito il 21/12/07 da God
Cass. Sez. III n. 44287 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Belloni
Caccia e animali. Maltrattamento animali (canile)
Configurano il reato di maltrattamenti, anche nella formulazione novellata, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo – Presidente – del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido – Consigliere – SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere – N. 02641
Dott. FIALE Aldo – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere – N. 003629/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BELLONI PASQUINELLI CARLO, N. IL 30/08/1930;
avverso SENTENZA del 02/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PONTREMOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso:
inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 2.10.2006 del giudice monocratico del Tribunale di Massa, sez. distacc. di Pontremoli, Carlo BELLONI PASQUINELLI fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 727 c.p., (“perché, nella qualità di titolare e gestore del canile Val di Magra sito in località Calamazza, sottoponeva a maltrattamenti i cani ivi custoditi con modalità di allevamento particolarmente dolorose tra cui:…, in Aulla fino al 26.4.2002″ data di consumazione modificata in dibattimento “sino al 27.1.2005″).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato, il quale con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p., per la non ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, in quanto egli, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Pontremoli in data 30.6.2003, era stato assolto da analoga imputazione ex art. 727 c.p., (“per aver gestito un canile privato detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, obbligandoli in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed utilizzando locali ad uso veterinario in condizioni igieniche disastrose con rischi di infezioni e contagi epidemici…, in Aulla fino al gennaio 2001″); il ricorrente sostiene che, “trattandosi, nel caso in oggetto, di imputazione relativa al medesimo fatto, non si poteva non valutare la buona fede dell’agente, il quale già era stato assolto da una imputazione relativa ai medesimi fatti contestati nel procedimento in oggetto”, tanto più che “la struttura del canile e le modalità di allevamento dei cani non sono stati oggetti di modificazione negli anni, tant’è che la circostanza, pur in negativo, è stata confermata dai testi dell’accusa, i quali…hanno fatto presente che la gestione del canile non era cambiata”.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo evidente che la precedente assoluzione (risalente al 2003 e per fatti dell’inizio del 2001) non può avere alcuna influenza sui fatti attuali, estesi, a seguito della modifica del capo di imputazione, sino al 27.1.2005 e risultanti da sopralluoghi effettuati dagli organi di P.G. e dal CTU anche nel corso del procedimento e perciò di diversa drammatica attualità.
Al riguardo, vanno rilevati: la relazione tecnica redatta dal FONTANINI a seguito di sopralluogo effettuato nell’aprile 2002 (pagg. 1 – 2 sent,); la relazione tecnica conclusiva 26.4.2002 della CT della Procura Livi, con relativo fascicolo fotografico (pagg. 2 – 5);
le dichiarazioni dei testi Pagani, Piccioli, Balestraci e Collini (pagg. 5 – 9); il sopralluogo effettuato dai CC. di Pontremoli il 27.1.2005 (pagg. 9 – 10); le riprese fotografiche e le video riprese effettuate dal M.llo GIANNOCCARO effettuate il 27.1.2005 (pagg. 10 – 11).
Il giudicante non ha poi mancato di valutare le dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa MICHELACCI, BELLOTTI e PICCIOLLI (pagg. 11 – 13).
Sulla base di tali elementi risulta giustificata pienamente la conclusione che “dall’esame delle risultanze processuali ed attraverso la loro relativa valutazione” è risultato “essersi raggiunta la prova della colpevolezza…, essendo il relativo reato contravvenzionale di maltrattamenti di animali risultato completo in tutti i suoi elementi essenziali e cioè: sia in quelli oggettivi…come pure in quelli soggettivi”.
Tutto ciò senza che sulla situazione attuale oggetto di indagini attuali possa avere influenza alcuna la precedente sentenza assolutoria, relativa a una situazione precedente. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 727 c.p., in quanto in base alla nuova formulazione della norma “non è sufficiente per la consumazione del reato che le condizioni di custodia dell’animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma occorre che le stesse siano produttive di gravi sofferenze”, laddove nel caso in esame il Tribunale “non ha speso neppure una parola per chiarire e documentare se gli animali ricoverati…fossero effettivamente in stato di grave sofferenza”.
Il ricorrente aggiunge che, se “il Tribunale si fosse effettivamente curato di accertare lo stato di salute dei cani, e cioè se gli stessi stessero o avessero subito gravi sofferenze, sicuramente non sarebbe giunto a una pronuncia di condanna”.
Anche tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata, all’esito della lunga esposizione di cui si è detto, rilevato che sia i Carabinieri che la veterinaria nominata CTU avevano descritto le condizioni constatate nel canile, “espresse documentalmente in tutta la crudezza delle immagini, così come apparse agli operatori…, tanto da poter essere definita l’esposizione di tali soggetti come il ritratto parlante di una situazione…che può essere sancita solo come disumana, in quanto il maltrattamento – dolore è una violazione delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche si cui l’animale è portatore, con conseguente sua sofferenza”.
La sentenza è, quindi, passata (pag. 16) alla descrizione dei maltrattamenti, definiti di tipo ambientale, igienico e alimentare, per pervenire alla conclusione che il canile era “nient’altro che un lager, un ghetto per animali sfortunati… per che imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza”.
In definitiva, la sentenza impugnata ha fatto ineccepibile applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui configurano il reato di maltrattamenti, anche nella formulazione novellata, “non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte ed è questo il caso accertato che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore”. È davvero incomprensibile come il ricorrente possa sostenere che sia mancata, da parte del giudice di merito, la sofferenza inferta agli animali.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere un’assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007
SOVRAFFOLLAMENTO IN CANILE, PER LA CASSAZIONE È REATO.
Commento di Ciro Troiano
“Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p..” Cosi la Suprema Corte in una recentissima sentenza in merito ad un procedimento penale per maltrattamento di animali. Il caso riguarda il canile di Terranuova Bracciolini, “Luchy Animals”, posto sotto sequestro nel marzo del 2002 dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze in un’operazione portata a termine in collaborazione con le guardie zoofile della LAV. Il gestore del canile fu denunciato per maltrattamento per “aver tenuto 210 cani all’interno di box estremamente angusti, in condizioni di sovraffollamento”. In primo grado il Tribunale di Montevarchi ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di maltrattamento per “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”, affermando che “i ma ltratta menti conseguenti al sovraffol la mento costituiscono un fatto obiettivo”. La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), ancorché sia stata costretta ad annullare al sentenza impugnata, senza rinvio, perché nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, ha confermato la decisione del giudice di merito. Scrivono i giudici della Cassazione: “La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.”
Questo è un punto importantissimo, perché entra in merito alla questione del concetto di “gravi sofferenze”, elemento occorrente, secondo la nuova formulazione dell’articolo 727 c.p. avvenuta con la legge 189/04, per l’integrazione del reato di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”. Orbene, secondo la Cassazione, per avere “gravi sofferenze”, non sono necessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. Si tratta di un’affermazione cruciale per la corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame.
Si legge nella sentenza: “Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente
corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella. Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che l’imputato usufruiva di consistenti contributi da parte dell’Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all’accertamento di fatto.”
Anche quest’ultimo aspetto è importante perché oltre ad affermare il principio secondo il quale i maltrattamenti conseguenti al sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del comune cittadino, elemento che maggiormente deve essere tenuto in considerazione da chi si qualifica professionista nell’allevamento dei cani o nella tenuta e nella gestione di un canile, afferma che la violazione a questo principio ha maggior peso se si considera che a tale scopo il Comune aveva sempre messo a disposizione risorse economiche di una certa rilevanza provvedendo ad erogare una retta giornaliera per ciascun cane ricoverato nella struttura. Se si considera il business che ruota intorno al randagismo, queste osservazioni appaiono di un’importanza straordinaria: chi ha in custodia animali li deve tenere bene, se per tale custodia si percepiscono soldi pubblici, li deve tenere ancora
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), Sentenza n.
2774
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/1/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n.
2774
(Pres. Postiglione; Est. Gentile,P.M Siniscalchi Imp. Noferi)
UDIENZA PUBBLICA DEL 21/12/2005 SENTENZA N. 2438 REGISTRO GENERALE N. 27583/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Amedeo Postiglione 1.Dott.Alfredo Maria Lombardi 2.Dott.Mario Gentile
3 .Dott.Giovanni Amoroso 4.Dott.Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avv. Francesco Molino, difensore di fiducia di Noferi Stefano, n. a S. Giovanni Valdarno il 13.3.1951, avverso la sentenza in data 11.2.2005 del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con la quale venne condannato alla pena di € 2.000,00, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, E.N.P.A., quale colpevole del reato di cui all’art. 727 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; in subordine dichiararsi la prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili;
Udito il difensore, Avv. Francesco Molino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha affermato la colpevolezza di Noferi Stefano in ordine al reato di cui all’art. 727 c.p., ascrittogli per avere maltrattato numerosi cani custoditi nel rifugio canile denominato “Lacky Animals” da lui gestito.
Il giudice di merito ha escluso che i cani fossero stati sottoposti a strazi o sevizie o non venissero nutriti adeguatamente, ma ha ravvisato gli estremi della fattispecie contravvenzionale ascritta allo imputato in conseguenza del fatto che gli animali in questione venivano tenuti in condizioni di eccessivo sovraffollamento in ciascun box. La sentenza ha altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore dell’Ente Nazionale Protezione Animali, costituitosi parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato per essere stata depositata la sentenza dopo la scadenza del relativo termine. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendosi
che è stata inflitta all’imputato la pena pecuniaria di € 2.000,00 senza alcuna specificazione in ordine alla natura della predetta sanzione.
Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si osserva che il giudice di merito ha illogicamente affermato la sussistenza del reato ascritto all’imputato, pur avendo escluso che i cani di cui alla contestazione fossero stati vittima di azioni violente o fossero malnutriti.
Si deduce in particolare che la fattispecie del maltrattamento verso gli animali non può essere ravvisata quale conseguenza del generico sovraffollamento dei box in cui erano rinchiusi i cani, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve necessariamente implicare l’inflizione di sofferenze, intese come lesioni della integrità fisica degli stessi, perché si configuri la violazione di cui all’art. 727 c.p.; che, altrimenti, il reato di cui alla contestazione potrebbe essere ravvisato in ogni ipotesi di privazione della libertà dell’animale, in quanto in contrasto con la natura dello stesso; che nella specie non vi è stato alcun accertamento in ordine alla conseguenze nocive che sarebbero derivate ai cani dal cosiddetto sovraffollamento dei box in cui erano custoditi. Si rileva anche che la struttura era stata autorizzata ad ospitare un numero di cani di molto superiore a quello riscontrato in sede di sequestro.
Con l’ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendo che la legge della Regione Toscana n. 43/95, che contiene indicazioni in ordine alle misure e caratteristiche dei box e delle strutture in cui devono essere custoditi gli animali risulta applicabile ai soli Canili Municipali ed ai Canili Rifugio dati in gestione ad associazioni protezionistiche, ma non anche ai canili privati.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (fino al 31.3.2002) è interamente decorso il termine di cui agli art. 157 n. 6) e 160 c.p., pur tenendosi conto del rinvio del dibattimento su richiesta dell’imputato dal 17.9.2004 all’8.10.2004, per il periodo di giorni 21, sicché in data 21.4.2005 si è verificata la prescrizione del reato.
La pronuncia di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore in favore della parte civile, rende, però, necessario l’esame dei motivi di ricorso, ai fini della conferma delle corrispondenti statuizioni ex art. 578 c.p.p.
Orbene osserva la Corte che i primi due motivi di gravarne sono inammissibili.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione successiva alla pronuncia della sentenza non può costituire motivo di censura avverso il provvedimento, mentre la mancata indicazione della natura della pena pecuniaria inflitta costituisce un evidente errore materiale, correggibile con il relativo procedimento.
Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato.
E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla fattispecie contravvenzionale del maltrattamento di animali nella formulazione dell’art. 727 c.p. precedente alla riforma di cui all’art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, che integra il reato previsto dalla disposizione citata il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un’auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull’animale (sez. In, 200424330, Brao, riv. 229429),
né che si cagioni una lesione dell’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833).
La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.
Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella.
Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che il Noferi usufruiva di consistenti contributi da parte dell’Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all’accertamento di fatto.
E’, altresì, infondato l’ultimo motivo di ricorso.
Il giudice di merito ha ritenuto che i cani venivano custoditi in condizioni di sovraffollamento tale da integrare un’ipotesi di maltrattamento degli animali, a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti dalla legge della Regione Toscana n. 43/95 anche ai canili privati.
Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso consegue la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.12.2005
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Legge 20 luglio 2004, n.189
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”.
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
“Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”:
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: “ai sensi dell’articolo 727 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole: “dell’articolo 491 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice”;
c) all’articolo 8, le parole: “dell’articolo 491″ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 727″.
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
settembre 26th, 2008 at 10:53:53
Carissimo Luca
hai ragione, ognuno si assumesse le proprie responsabilità e poi gli uffici competenti mei sebra che stiano lì proprio per questo.
E se un comando dei Carabinieri non accettano una denucia, ovvero commettono quindi un Omissione di Atti di Ufficio e andrebbero denunciati a loro volta.
Cacciate le palle!!!!!!!!!